Art. 5.
(Funzioni dei comuni montani e delle comunità montane).

      1. La legge statale, determinando le funzioni fondamentali dei comuni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, indica le funzioni che i comuni montani, per ragioni di adeguatezza e differenziazione, affidano all'esercizio associato delle comunità montane.
      2. Le leggi statali o regionali, che conferiscono le funzioni amministrative ai comuni montani, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, indicano le funzioni che i comuni montani, per ragioni di adeguatezza e differenziazione, affidano all'esercizio associato delle comunità montane.
      3. L'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni dei comuni montani e delle comunità montane sono disciplinati dalla potestà regolamentare dei rispettivi enti locali, nell'ambito della legislazione dello Stato o della regione, secondo le rispettive competenze.